Il mutuo bancario è la forma più diffusa di mutuo e consiste in un prestito erogato da una banca contro la prestazione di una garanzia. Il caso tipico è il mutuo richiesto per l'acquisto di un immobile, sul quale viene iscritta un'ipoteca, ma vi sono anche altri tipi di mutuo, distinti in base alle finalità dell'erogazione. Il contratto di mutuo è disciplinato all’articolo 1813 e seguenti del codice civile. L’articolo 1813 rubricato “nozione” recita: “Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Sebbene il mutuatario diventi proprietario del denaro che gli è stato dato in prestito, il mutuo è un contratto a titolo oneroso. Dopo essere entrato in possesso di una determinata somma di denaro per un determinato periodo di tempo, il richiedente dovrà fare fronte al pagamento delle rate di restituzione, alle quali verrà associato un costo, gli interessi, che saranno proporzionati alla consistenza del mutuo e alla sua durata. Il contratto di mutuo deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità. Generalmente il mutuo ipotecario si configura come contratto unico, vale a dire un finanziamento in cui l'erogazione dell'intera somma ha luogo contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo e, dunque, prima dell'iscrizione ipotecaria. Il mutuo rappresenta una forma di contratto particolarmente comoda e semplice, poiché non comporta la stipula di altri atti formali, ma avviene tutto in un unico passaggio. Nello specifico, la somma finanziata viene riversata dal richiedente all'istituto di credito a titolo di deposito, a garanzia dell'avvenuta regolare iscrizione dell'ipoteca. Pertanto, l’effettiva messa a disposizione della somma mutuata ha luogo come svincolo del deposito senza richiedere particolari formalità, piuttosto che come erogazione del mutuo, già avvenuta in sede di stipula. Affinché un contratto di mutuo possa esplicare la valenza di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2 n. 3 c.p.c. in ordine all’obbligazione restitutoria di una somma di denaro mutuata, è necessario che abbia un contenuto descrittivo minimo idoneo a documentare in modo autosufficiente, senza il ricorso ad elementi estranei al testo dell’atto, non muniti di forma omologa, l’avvenuta erogazione della somma data a mutuo. Di conseguenza è escluso che possa costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l’erogazione della somma sia condizionata all’adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge. Ma veniamo adesso al perfezionamento del contratto di mutuo. Essendo un contratto reale, il contratto di mutuo si pertanto si perfeziona con la consegna del denaro nelle “mani” del mutuatario, che ne diviene il proprietario. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass., n. 17194/15; Cass. n. 8634/99). Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (Cass., n. 25632/17). In tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa della quietanza al fallimento, non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato; giacché solo dalla certezza dell’avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell’atto di autonomia privata (Cass. n. 14481/05; Cass. n. 11144/09). Con la consegna, insorge in capo al mutuatario l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto e degli interessi (salvo diversamente pattuito tra le parti). L'obbligo di corresponsione degli interessi può essere previsto espressamente dalle parti oppure per relationem (il contratto può prevedere un rinvio ad elementi esterni allo stesso contratto che siano tuttavia individuabili e quantificabili in modo obiettivo). La quantificazione degli interessi è lasciata all'autonomia privata seppure con il limite degli interessi usurari che comporterebbero la nullità della relativa clausola e la decadenza dall'obbligo di corresponsione di qualsiasi interesse. Inoltre, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Trib. Palermo, sez. IV, 03/10/2019, n. 4303).
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'
Il reato di usura trova la sua disciplina agli articoli 644 e 644 bis del codice penale. Si tratta di una prassi illegale attraverso cui un privato o un ente pubblico, com’è appunto un istituto di credito, concede crediti ad interessi superiori alle soglie stabilite per legge (tasso di soglia). Il tasso soglia, ovvero il limite massimo entro cui un contratto bancario può ritenersi conforme alla normativa anti-usura, viene individuato attraverso rilevazione trimestrale con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei cambi.
A partire dalla formulazione della norma penale, sono state elaborate diverse formule per la verifica dell’usura. Tuttavia, si fa riferimento alle istruzioni elaborate dalla Banca d’Italia, che la giurisprudenza chiama “norme tecniche autorizzate” (Trib. Milano sentenza del 03.06.2014 e 21.10.2014). Esse rispondono ad un’elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei, facilmente raffrontabili. Nonostante siano fondamentali nella determinazione dell’usura contrattuale, le istruzioni di Banca d’Italia non hanno valore di legge e, dunque, non possono essere considerate prevalenti rispetto a quanto disposto dalla norma penale. Addirittura, alcune pronunce giurisprudenziali hanno statuito la possibilità di disapplicare le istruzioni di Banca d’Italia. Del resto, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha ribadito la centralità sistematica in materia di usura della disciplina prevista dal Codice Penale (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 5160 del 06.03.2018).
L'applicazione di interessi usurari da parte della banca da luogo alla conversione del mutuo stipulato in mutuo gratuito, in accordo con l'art. 1815 c.c. che prevede la restituzione del solo capitale: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. E', dunque, possibile, in caso di usura, avere sia un rimborso degli interessi già pagati che l'azzeramento di quelli ancora da pagare nel caso che il mutuo non sia concluso.
Nel 2011, il Decreto "Sviluppo" (D.L. 70/2011) detto anche "Decreto Salva Banche", innalzava la soglia del tasso di usura cambiando il metodo di calcolo. Il metodo precedente consisteva nel considerare "usura penale" un tasso effettivo (TAEG) maggiore di almeno una volta e mezzo il tasso soglia d'usura. Dal 12 Maggio 2011, data in cui è andato in vigore il decreto convertito in legge, la regola è cambiata, considerando il tasso effettivo maggiorato del 25% su cui si aggiungono 4 punti percentuali.
La sentenza della Cassazione Penale n. 46669 del 19/12/2011 mette a fuoco alcuni principi di particolare importanza:
1) La non retroattività della norma contenuta nel "decreto sviluppo", per cui nel calcolo dell'usura bisogna considerare il primo metodo fino a Maggio del 2011 e il secondo metodo per il periodo successivo.
2) L'inclusione di tutte le spese, incluse le commissioni di massimo scoperto (CMS), per formare il tasso effettivo, "indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia" che in alcune circolari aveva affermato che era lecito fare il contrario, non considerando questa voce di spesa per determinare se c'è o non c'è usura.
3) I vertici delle banche, avendo l'onere di vigilare sulla corretta applicazione delle norme sul credito, sono responsabili dell'applicazione di tassi usurari.
4) Ribadisce il diritto al risarcimento del danno per il cliente della banca.
L’usura bancaria viene spesso confusa con l’anatocismo. Con il termine anatocismo si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi. Dunque, non è altro che il calcolo degli interessi sugli interessi. Nella prassi bancaria, questi interessi vengono definiti “composti”. Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare, cioè sommare al capitale di debito residuo gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati. Il calcolo degli interessi anatocistici è visto come un reato dall’art. 1283 Codice Civile. È evidente che mediante il calcolo di interessi composti il creditore massimizza il proprio guadagno senza sborsare ulteriore capitale. Nel caso in cui gli interessi divengono esorbitanti, la restituzione può diventare impossibile. Infatti, si giunge al paradosso per cui il capitale originariamente prestato viene interamente restituito, ma a causa dell’anatocismo l’esposizione debitoria permane e aumenta esponenzialmente trimestre dopo trimestre, come nel caso del conto corrente con affidamento.
Anatocismo e usura differiscono per il modo in cui sono imposti al soggetto passivo. Nel primo caso sono il frutto di un calcolo matematico, dove l’illegittimità può essere determinata dalla cadenza del ricalcolo, ad esempio prima della scadenza semestrale degli interessi originari. Nel secondo caso l’interesse maggiorato è applicato fin da subito, si sfrutta la necessità e il bisogno del soggetto, per richiedere somme superiori al credito originario.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'
La corte di Appello di Milano condanna Banco BPM per una clausola irregolare sul contratto di mutuo.
La banca condannata a togliere la clausola dai contratti ed a pubblicare la sentenza sul proprio sito internet e sul "Corriere della Sera".
Questa volta la condanna è stata esemplare. La banca aveva inserito in tutti i contratti di mutuo una clausola particolare a proprio vantaggio ed è stata condannata dalla corte di appello di Milano non soltanto a togliere questa clausola da tutti i suoi contratti ma anche a farlo sapere a tutti pubblicando una inserzione sul "Corriere della Sera" in modo tale che tutti sappiano che questa clausola non è permessa.
Ancora una volta un Tribunale conferma le nostre affermazioni. Questa volta si tratta di una clausola contrattuale relativa al cosiddetto "tasso flor". Il "tasso flor" è una condizione contrattuale che le banche inseriscono nel contratto di mutuo. Con questa condizione quando nel mutuo il tasso di interesse è variabile (collegato solitamente ad un indice Euribor), se il valore dell'indice scende il tasso di interesse potrà scendere solo fino al minimo del "tasso flor" indiato in contratto.
Per essere più chiari facciamo un esempio:
La clausola contrattuale è formulata generalmente in questo modo: "il tasso di interesse viene determinato in misura variabile e pari al valore dell'Euribor 3 mesi. Il tasso di interesse applicato non potrà comunque mai essere inferiore al 1,6%".
Questo significa che quando l'Euribor sale il tasso di interesse sale e la banca guadagna di più.
Quando l'Euribor scende il tasso di interesse scende ma fino al minimo del 1,6%.
Se l'Euribor arriva al 5% il tasso del mutuo salirà fino al 5%. Se l'Euribor scende al 0,5% il tasso di interesse del mutuo scenderà fino al 1,6%.
Questo consente alla banca sfruttare le salite dell'Euribor e determina quella che nel linguaggio tecnico si chiama "asimmetria contrattuale" in favore di una della due parti. In questo caso l'asimmetria è a vantaggio, guarda caso, della parte forte nel contratto, la banca, che può imporre una condizione a proprio esclusivo vantaggio.
La Corte di Appello di Milano ha chiarito tre punti corrispondenti alle eccezioni dell'attore:
- la clausola flor è una clausola vessatoria e come tale deve essere soggetta alla disciplina delle clausole vessatorie. Tale affermazione era già stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea e si può rilevare anche dal codice del consumo;
- la clausola flor è una clausola vessatoria a maggior ragione quando manca una corrispondente clausola "Cap" (significa porre un tetto massimo anche all'aumento del tasso di interesse). In questo modo si afferma che il mutuatario/consumatore non accetterebbe mai un contratto, redatto da un professionista (la banca) banca, se fosse a se comprendesse quali sono le conseguenze, cosa significa e cosa comporta questa clausola;
- la clausola flor (almeno fino al novembre 2016) era scritta in modo poco chiaro, inserita nelle "Condizioni Generali" e non nel contratto principale e così risultava certamente ancora meno comprensibile dal consumatore.
Quindi: clausola vessatoria, non comprensibile dal consumatore e inserita in un allegato contrattuale e non nel contratto vero e proprio.
La Corte di Appello di Milano nella propria sentenza: "Inibisce a Banco BPM spa l'uso della clausola Flor descritta nella parte finale dell'art. 4 delle condizioni generali del Contratto di mutuo fondiario immobiliare ai consumatori".
Inoltre: "Ordina a Banco BPM spa di pubblicare, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il presente dispositivo sulla pagina iniziale del proprio sito internet e, per una volta, sul quotidiano a diffusione nazionale Corriere della Sera.
Dispone a carico di Banco BPM spa il pagamento di euro 1.032,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sentenza …"
E' molto importante il fatto che la Corte di Appello di Milano non ha voluto soltanto condannare la banca ed eliminare dal contratto questa condizione vessatoria nei confronti del mutuatario ma ha anche deciso di fare in modo che la notizia sia diffusa il più possibile per consentire di farla conoscere al maggior numero di persone possibile.
La conseguenza, molto importante, di questa sentenza consiste nel fatto che chi ha sottoscritto, anche con un'altra banca, un contratto con la clausola flor, potrà richiedere la nullità della clausola e la restituzione di tutti gli interessi pagati in più per effetto di questa clausola.
Ma come sapere se c'è questa clausola nel contratto e soprattutto quanto si è pagato in più e quanto si può recuperare per maggior interessi pagati. Certamente il consumatore non possiede le conoscenze tecnico/giuridiche necessarie per valutare il contratto e determinare l'importo esatto dei maggiori interessi pagati per effetto di questa irregolarità.
In questo caso la Cesynt Adavanced Soultions spa, società che opera da oltre 15 anni nel settore, è disponibile a realizzare una pre analisi gratuita per verificare se ci sono irregolarità nel contratto di mutuo e se ce ne sono indicare l'importo che si può recuperare. Successivamente, se il titolare del mutuo, desidera contestare l'irregolarità alla banca e chieder ela restituzione degli interessi pagati in più, la Cesynt potrà seguire e gestire tutto le attività di consulenza ed insieme agli avvocati con cui è convenzionata, chiedere ed ottenere il rimborso da parte della banca.
Per sapere se il tuo contratto di mutuo è irregolare clicca qui. La sentenza completa a questo link.
Armando Miele
LE ULTIME SENTENZE CONFERMANO CHE LE BANCHE DEVONO RESTITUIRE PARTE DEGLI INTERESSI PAGATI NEL MUTUO
Molti Tribunali confermano che i contratti di mutuo prevedono condizioni irregolari e/o indeterminate e che chi ha sottoscritto un mutuo può chiedere la restituzione di questi interessi.
Nell'ultimo periodo diversi Tribunali italiani hanno emesso sentenze in favore di chi ha sottoscritto un mutuo condannando la banca a restituire parte o tutti gli interessi incassati.
Le sentenze si basano sulla formula che la banca utilizza per determinare gli interessi da pagare. La formula utilizzata, nota come "ammortamento alla francese" è una formula di matematica finanziaria molto complicata e certamente incomprensibile per chi sottoscrive un mutuo e non possiede le conoscenze necessarie per valutare questi calcoli. La formula utilizzata dalle banche prevede la capitalizzazione composta degli interessi ma questa formula non è l'unica applicabile. Ci sono infatti altre formule che prevedono invece la capitalizzazione semplice degli interessi e che producono minori interessi totali a parità di tasso di interesse .
In parole povere il piano di ammortamento alla francese fa pagare più interessi di quelli dovuti. Per questo motivo chi ha sottoscritto un mutuo può richiedere alla banca la restituzione di tutti gli interessi pagati in più. Se invece ha il mutuo ancora in corso si potranno pagare meno rate e quindi estinguere prima il mutuo oppure si potrà pagare una rata di importo più basso per lo stesso periodo.
Le più recenti sentenze sono del Tribunale di Vicenza (sent. n. 170/2022 pubbl. il 03/02/2022) e del Tribunale di Taranto (sent. n. 796/2022 pubbl. il 29/03/2022).
Ma chi ha sottoscritto un mutuo e sta ancora pagando le rate o chi ha finito di pagare un mutuo da meno di dieci anni, cosa può fare per farsi restituire gli interessi pagati in più e soprattutto che cifra può farsi restituire?
Come detto prima le formule da applicare sono molto complesse e non tutti sono in grado di elaborare questi calcoli. Inoltre l'aspetto tecnico deve essere valutato insieme alle clausole contrattuali ed alle Leggi vigenti. Quindi per sapere quanto si può recuperare e come fare, la cosa migliore è quella di rivolgersi ad una società specializzata come Cesynt Advanced Solution spa (https://www.cesyntas.eu/it/cesynt-mutui) specializzata in questo settore. La società opera da oltre 20 anni nell’ambito del contenzioso bancario e nella verifica di eventuali anomalie insite nei contratti bancari (usura, anatocismo, violazione normativa trasparenza bancaria etc…). Chi si rivolge alla Cesynt potrà ottenere tutte le informazioni necessarie per poter decidere se richiedere i soldi indietro o meno. Questa società, con i propri consulenti ed i propri avvocati è in grado di seguire la richiesta alla banca fino alla restituzione dell'importo dovuto. La società, per venire incontro alle esigenze di chi ha sottoscritto un mutuo esegue gratuitamente una prima pre-analisi che consentirà di capire se può essere conveniente procedere con la richiesta di restituzione.
Da oggi quindi chi ha un mutuo può sapere immediatamente e senza spese se e quanto può recuperare e come fare. Un opportunità unica per far valere i propri diritti e risparmiare denaro.