Atto amministrativo implicito

In tema di provvedimento amministrativo implicito è intervenuto più volte il Consiglio di Stato. In particolare, con la sentenza n. 00589 del 2019, è stato stabilito che “L’astratta ammissibilità del provvedimento implicito non può essere negata, qualora l’Amministrazione, pur non adottando formalmente la propria determinazione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un contegno conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del corrispondente provvedimento formale non adottato: le quante volte, cioè, emerga senza equivoco un collegamento biunivoco tra l’atto adottato o la condotta tenuta e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest’ultima sia l’unica conseguenza possibile della presupposta manifestazione di volontà”. Per la configurazione dell’atto amministrativo implicito occorrono i seguenti requisiti delineati dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 2456/2018): • deve pregiudizialmente esistere, a monte, una manifestazione espressa di volontà (affidata ad un atto amministrativo formale o anche ad un comportamento a sua volta concludente), da cui possa desumersi l’atto implicito; • per un verso, la manifestazione di volontà a monte deve provenire da un organo amministrativo competente e nell’esercizio delle sue attribuzioni e, per altro verso, nella stessa sfera di competenza deve rientrare l’atto implicito a valle (non palesandosi, in difetto, lecita la valorizzazione del nesso di presupposizione); • non deve essere imposto il rispetto di una forma solenne, dovendo operare il generale principio di libertà delle forme; • dal comportamento deve desumersi in modo non equivoco la volontà provvedimentale, dovendo esistere un collegamento esclusivo e bilaterale tra atto implicito e atto presupponente; • in ogni caso, devono emergere e factis gli elementi necessari alla ricostruzione del potere esercitato. Da ciò si desume che l’atto implicito altro non è che un atto consequenziale in senso stretto, che, seguendo ad un provvedimento del tutto autonomo e compiuto, lo presuppone e ne costituisce il consequenziale svolgimento, necessario per dargli esecuzione. L’obbligo, di cui all’art. 2 L. 241/1990, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso non deve essere considerato incompatibile con la figura dell’atto implicito, inteso come manifestazione espressa della volontà dell’amministrazione, seppur estrinsecata in forma indiretta; ciò in quanto l'aggettivo "espresso" non va inteso nel significato di "esplicito", ma come limitato a sancire il solo divieto dell’inerzia amministrativa, non anche di manifestazioni implicite di volontà. Per concludere, l’atto amministrativo implicito non va confuso con il silenzio. Il primo si configura quando la volontà consegue a un precedente comportamento della P.A. e gli effetti si manifestano in forma indiretta; il secondo, invece, presuppone mancanza di volontà, comportamento omissivo ed inerzia.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'