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Presentato il nuovo portale SIAPE che raccoglie gli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

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Il SIAPE, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), lo strumento nazionale per la raccolta degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) di edifici e unità immobiliari, è stato oggi oggetto di un webinar Enea che ne ha presentato il nuovo portale. Il portale, implementato dall’ENEA, fornisce funzionalità e servizi a tutti i soggetti coinvolti nella filiera della riqualificazione energetica, dai singoli utenti ai tecnici, dalle banche alle amministrazioni locali. SIAPE ha l’obiettivo di gestire tutte le informazioni contenute negli APE e tracciare un quadro dettagliato dello stato dell'arte della riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale, sono attualmente collegate 9 Regioni e 2 Province Autonome. Altre 3 Regioni si sono connesse recentemente al sistema e ulteriori 4 hanno richiesto le credenziali di accesso.

Una volta ultimata la connessione diretta con tutti i catasti energetici delle Regioni e delle Province Autonome, il SIAPE potrà raggiungere il massimo delle sue potenzialità, consentendo anche di valutare l’efficacia a livello temporale degli incentivi messi in campo per la riqualificazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio nazionale. Si tratta di una enorme banca dati che oggi raccoglie 1,7 milioni di APE emessi tra la fine del 2015 e il 2020 e relativi a edifici e unità immobiliari afferenti per l’85% al settore residenziale e per il 15% a quello non residenziale. Nell’area Monitoraggio cittadini, imprese ed enti possono generare statistiche sugli APE presenti nel SIAPE, analizzandoli in forma aggregata e in base a determinati parametri scelti dall’utente. Regioni, Province Autonome e Comuni possono accedere all’area Gestione per monitorare gli APE di competenza territoriale.

Il nuovo portale SIAPE per la raccolta degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), realizzato e gestito da ENEA può dare un contributo di grande rilievo sul fronte degli interventi di efficienza energetica nel nostro Paese.Si tratta infatti di uno strumento che consente di impostare e avviare una pianificazione strategica a livello territoriale, per individuare le aree che più necessitano di interventi di riqualificazione energetica. I benefici attesi in termini di progettazione e pianificazione degli interventi riguardano un’ampia platea di soggetti, dal settore edile, alla pubblica amministrazione, ai singoli cittadini”, ha affermato il Presidente di ENEA Testa.

Cesare Boffa, presidente del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ha messo in evidenza che: “Insieme alla pubblicazione dell’annuario ENEA-CTI sulla certificazione energetica degli edifici, il portale SIAPE rappresenta una dimostrazione pratica e tangibile delle applicazioni possibili con la centralizzazione delle informazioni raccolte attraverso il SIAPE. Non si tratta di un traguardo, ma di un ulteriore punto di partenza che consentirà di mettere a disposizione del mercato nuovi strumenti per costruire scenari e supportare decisioni”.

Attraverso l’integrazione e l’interoperabilità con altre banche dati nazionali e regionali, il SIAPE potrà contribuire in modo determinante alla definizione di uno strumento di pianificazione strategica, finalizzato a individuare le aree con maggiore necessità di interventi di riqualificazione energetica, supportando la programmazione di politiche energetiche più efficaci, in funzione delle varie realtà territoriali”, aggiunge Marani, che evidenzia come le funzionalità di questo strumento risulteranno utili alle Pubbliche Amministrazioni per migliorare la pianificazione territoriale; alla filiera edile per adattare la progettazione di edifici e la scelta dei materiali agli specifici contesti territoriali; a tutti gli utenti interessati per analizzare in forma aggregata le caratteristiche energetiche di realtà territoriali simili al proprio contesto di riferimento.


Decreto Legislativo n.48/2020: tutte le novità sugli attestati di prestazione energetica.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 giugno, il DLgs 48/2020 apporta novità sull’efficienza energetica, la prestazione energetica e sulla normativa che regola gli APE. Il Decreto recepisce le direttive 2012/27 sull'efficienza energetica e Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia apportando così delle modifiche al Dlgs 192 del 2005 (sul rendimento energetico degli edifici) e abrogando alcuni obblighi fissati dalla Legge 10/91 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Il DLgs 10 giugno 2020 non modifica solo normative sull’efficienza energetica in edilizia, ma anche alcune disposizioni in materia edilizia.

I contenuti principali del DLgs 48/2020 sono raggruppati in 4 Capi:

• Capo I - Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;

• Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;

• Capo III - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

• Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali.

Le novità del nuovo decreto riguardano principalmente:

• Terminologia - Aggiunta e modifica di terminologie e definizioni (art.3 e 4 DLgs 48/2020)

• Ristrutturazioni immobiliari - Strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare (art.5 DLgs 48/2020)

• Mobilità elettrica - Incentivo allo sviluppo della rete di ricarica per la mobilità elettrica (art.6, comma 3-sexies, DLgs 48/2020)

• Impianti di climatizzazione - Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva (art.10 DLgs 48/2020)

• Incentivi fiscali - Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio fiscale a medio o lungo termine (art.7 DLgs 48/2020)

• APE (Attestati di Prestazione Energetica) - Tre novità principali, tra cui il pagamento di una sanzione in caso di omissione dell’APE (art.9 DLgs 48/2020)

• Calcolo della prestazione energetica degli edifici - Sono aggiornati i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici (art.6 DLgs 48/2020)

• Portale Nazionale - Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (art.8 DLgs 48/2020).

Le novità per gli APE nel DLgs 48/2020 sono definite nell’articolo 9 del decreto. La prima novità riguarda il pagamento di una sanzione amministrativa in caso di mancata allegazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita immobiliare; l’obbligo di allegare l’APE agli atti o di dichiararlo in sede di stipula di contratto, non varia come non sono state modificate le entità sanzionatore per i trasgressori. Il pagamento della sanzione amministrativa non esonera dall'obbligo di dover comunque presentare, entro 45 giorni dalla contestazione, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) o la dichiarazione in cui si afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alle prestazioni energetiche. Il Dlgs 48/2020, trasferisce dal MISE, alle Regioni e alle province autonome le competenze che riguardano l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme riguardo l’obbligo di allegare l’APE ai contratti di compravendita, di trasferimento di immobili (residenziali e non residenziali) a titolo oneroso e di locazione. Il Dlgs 48/2020 inoltre stabilisce che l'Agenzia delle Entrate individui, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, quali siano le informazioni utili tra quelle acquisite con la registrazione dei contratti per intraprendere un procedimento sanzionatorio. Tali informazioni, precedentemente concordate e vagliate dal MISE (prima della pubblicazione del DLgs 48/2020) saranno ora inviate per il relativo controllo alla regione o alla provincia autonoma di competenza, per accertamento o eventuale contestazione.


APE illegittimo senza indicazione degli interventi migliorativi

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L’indicazione degli interventi migliorativi è sempre obbligatoria pena la non validità dell’APE

In fase di redazione dell’Attesto di prestazione energetica il certificatore deve indicare, oltre alla prestazione dell’immobile oggetto della certificazione, gli interventi migliorativi al fine di migliorare l’efficienza energetica dello stesso. Infatti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo e dal decreto ministeriale di approvazione delle linee guida presenti, l’APE deve essere redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e deve riportare obbligatoriamente, pena l’invalidità, le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; inoltre deve contenere le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell’attestato e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

Tali dati sono riportati in una tabella che esprime una valutazione del potenziale miglioramento che si otterrebbe sulle prestazioni energetiche dell’edificio; ulteriori indicazioni da inserire all’interno della tabella “interventi raccomandati” sono:

– il tempo di ritorno, che deve essere un tempo di ritorno semplice, escludendo quindi nel calcolo qualsiasi possibile detrazione e incentivo;

– la prestazione energetica raggiunta dopo l’esecuzione del singolo intervento;

– la prestazione e la classe energetica raggiunta a seguito dell’esecuzione di tutti gli interventi.

Le raccomandazioni devono essere inserite anche per gli edifici NZEB e ad altissima prestazione energetica.

Tutti gli interventi che il certificatore indica, devono essere fattibili sia tecnicamente che normativamente, in quanto costituiscono le prime linee guida per intervenire sull’edificio.

Su tale argomento si è espresso il Mise con un chiarimento:

“Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità. In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili.”

In riferimento all’obbligatorietà di inserimento degli interventi migliorativi, si è espresso anche il CENED (Organismo di accreditamento regionale della regione Lombardia), che ha precisato:

"Gli interventi raccomandati sono un elemento obbligatorio dell’APE. In assenza di impianto il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento e, per il residenziale, la produzione di ACS. L’assenza dell’indicazione di interventi raccomandati nell’apposita sezione dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici in classe A3 e A4, che ulteriori interventi non sono convenienti in termini di costi-benefici. Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno obbligatoriamente annotate nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso. Le valutazioni costi-benefici devono essere effettuate sulla base del tempo di ritorno semplice; ai fini del presente punto si intende intervento raccomandato da indicare nell’APE quell’intervento che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio in termini sia di EPgl,nren che di classe energetica raggiungibile oppure un intervento che comporta un miglioramento dell’EPgl, nren a parità di classe energetica.”


Catasto energetico regionale: novità in Puglia per gli Attestati di Prestazione Energetica

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Pubblicate sul Burp le due delibere della Giunta Regionale

Il 25 settembre 2018 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 123 la delibera di Giunta regionale n.1398 del 2 agosto 2018 “Norme di attuazione del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e dei D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”. Approvazione provvedimenti attuativi del catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.”

La prima delibera approva, in attesa che il catasto degli attestati di prestazione energetica sia attivo, le Linee Guida di accesso al sistema informativo per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica, le disposizioni per il controllo della conformità degli attestati di prestazione energetica, le modalità per l’estrazione a campione e le procedure per i controlli ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 36/2016. La delibera, inoltre, stabilisce che la data di attivazione del catasto telematico sarà individuata con apposita Determinazione del dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, alla conclusione delle operazioni relative alla realizzazione del sistema informatizzato per la Certificazione energetica e prescrive che gli attestati di prestazione energetica redatti e inviati prima dell’attivazione del catasto telematico continuino ad essere gestiti con le modalità attualmente in essere. I tecnici iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell’art. 9 del R.R. n. 10/2010 disponibile sul portale www.sistema.puglia.it e coloro che, avevano presentato istanza di iscrizione saranno direttamente accreditati al Catasto Regionale telematico per le certificazioni senza ulteriori adempimenti. Infine, per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati dovrà essere versato un contributo, di 100 euro una tantum e di 10 euro per ciascun attestato, da versare all’atto del rilascio o trasmissione.

Sempre sul Burp n. 123 del 25 settembre 2018 è stata pubblicata anche la deliberazione della giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1399 “Norme di attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”. Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.”

La seconda delibera definisce i criteri per l’esercizio dell’attività relativa al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici, al fine di renderli rispondenti a quanto previsto dal DPR 74/2013, specificando la cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto, il valore a la cadenza del Bollino verde, la cadenza delle ispezioni e le relative tariffe. Inoltre dispone di stabilire, in fase transitoria, che la cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto e il valore del bollino verde siano quelli statuiti da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione degli stessi da parte della Sezione competente, a sistema a regime, sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema. La data di attivazione del catasto telematico degli impianti termici sarà individuata con apposita Determinazione del dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.