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Gazzetta ufficiale: Pubblicato il “Decreto controlli” che introduce il tecnico manutentore qualificato.

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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

In base all’art. 3 del Decreto CONTROLLI (DM 1° settembre 2021) gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio vanno eseguiti e registrati secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I al decreto. In base al Decreto, l’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni. Gli interventi di manutenzione possono essere attuati, indica il Decreto CONTROLLI, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del Testo Unico di Sicurezza.

In base all’art. 4 gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati. La qualifica, valida su tutto il territorio nazionale, si acquisisce al termine di un percorso indicato nell’Allegato II del Decreto. Per ogni sistema antincendio, l’Allegato indica i contenuti del corso teorico e della formazione pratica e la durata dei corsi in ore. L’Allegato stabilisce inoltre le conoscenze che il tecnico manutentore qualificato deve acquisire, ma anche le abilità e le competenze per intervenire sugli impianti, ripararli, valutare la presenza di rischi e compilare la documentazione da consegnare al datore di lavoro. Il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’Allegato II con i contenuti minimi indicati nel punto 3, sempre, dell’Allegato II. Al termine del percorso di formazione, il tecnico sarà sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4 dell’Allegato II.

Il decreto “Contolli” entrerà in vigore il 25 settembre 2022, cioè un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, sono esonerati dalla frequenza del corso e possono chiedere di essere sottoposti direttamente al percorso di valutazione. Tutti gli aspetti riguardanti le modalità di qualificazione. verranno chiariti in una Circolare interpretativa, la cui redazione sarà frutto di un lavoro congiunto tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i principali stakeholder del comparto prevenzione incendi Italiano. Sarà compito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilasciare l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.

Il tecnico manutentore qualificato,inoltre, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio


Proroga per le scadenze in materia di sicurezza antincendio.

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Lo scorso 17 marzo la Rete delle Professioni Tecniche aveva scritto al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, chiedendo una proroga dei termini previsti per legge per l’ottemperamento di alcuni obblighi normativi e procedurali. L' emergenza epidemiologica Covid-19 ha causato una battuta di arresto di tutte le attività, anche quelle ingegneristiche, uno segnale di arresto che si traduce nell’impossibilità di rispettare anche scadenze in materia di sicurezza antincendio. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha concesso alcune proroghe per le attività dei professionisti antincendio che, a causa dell'emergenza epidemologica, non possono essere garantite nei tempi previsti. Il CNI fa sapere in una nota diffusa che i Vigili del Fuoco hanno confermato affermativamente i differimenti relativi alle richieste della Rete delle Professioni Tecniche.

Le attività dei professionisti antincendio per cui è stata accordata una proroga sono:

• Integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011);

• Integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga;

Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (cadenza quinquennale – art. 5 DPR 151/2011);

• Termini entro cui “conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi” le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR 151/2011) presso le quali siano state “accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività”;

Violazioni di natura penale.

Il Corpo dei VVF ha implicitamente accolto anche la quinta richiesta in merito ai procedimenti derivanti dalle violazioni di natura penale di cui all’art. 20 del D.lgs. 758/1994, sulla base del richiamato art. 83 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18. Il differimento vale quindi anche per i termini di adeguamento delle misure antincendio imposti alle attività oggetto di accertamento da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco in veste di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

La Rete delle Professioni Tecniche chiedeva anche una deroga per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento periodico dei professionisti antincendio, i Vigili del Fuoco hanno ricordato la facoltà degli Ordini di erogare gli aggiornamenti in modalità streaming. La Rete, si legge nella nota, ribadirà tale richiesta di allungamento della durata del quinquennio di riferimento in corso, per il periodo di emergenza e comunque per la durata non inferiore a 120 giorni.