Annullamento del contratto di mutuo ipotecario per clausole abusive: il punto della Corte UE

Con la sentenza del 15 giugno 2023 nella causa C-520/21, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito alcune importanti precisazioni su ciò che consegue all’annullamento del contratto di mutuo ipotecario per abusività delle clausole in esso contenute. Nella vicenda esaminata, due consumatori (Tizio e Caia) stipulavano un contratto di mutuo ipotecario con la banca Alfa; il finanziamento in questione era indicizzato in franchi svizzeri (CHF) e le rate mensili dovevano essere versate in zloty polacchi (PLN) previa conversione in applicazione del tasso di cambio di vendita del CHF, in conformità alla tabella dei tassi di cambio di valuta estera applicati dal suddetto Istituto di credito il giorno del pagamento di ciascuna rata mensile. Poiché secondo il mutuatario (Tizio) il contratto era invalido per abusività delle clausole di conversione determinanti il tasso di cambio, lo stesso proponeva ricorso contro l’istituto di credito Alfa davanti al giudice polacco, al quale domandava una somma corrispondente alla metà del profitto ottenuto dalla banca Alfa con le rate versate mensilmente dal consumatore. Il tribunale circondariale di Varsavia domandava alla Corte di Giustizia Europea se fosse legittimo, da parte delle parti di un contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo, domandare una compensazione eccedente il rimborso delle somme rispettivamente versate. La Corte UE affermava che nel contesto dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario per il fatto che quest’ultimo non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 vanno interpretati nel senso che: • gli stessi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui il consumatore può domandare alla Banca una compensazione eccedente il rimborso delle rate mensili versate e delle spese pagate per l’esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, a condizione, però, che vengano rispettati gli obiettivi della direttiva 93/13 e il principio di proporzionalità; • gli stessi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui l’Istituto di credito può chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di detto contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento. In altri termini, nel caso di annullamento di un contratto di mutuo ipotecario viziato da clausole abusive, il diritto dell'Unione non può impedire ai consumatori di domandare alla Banca una compensazione maggiore del rimborso delle rate mensili versate; al contrario, può impedire all’Istituto di credito di esigere ciò dal mutuatario. Dunque, in base a quanto sinora argomentato, si può concludere affermando che quella della Corte di Giustizia Europea è una sentenza che mira a tutelare il consumatore. Peraltro, il fatto che quest’ultimo possa pretendere crediti eccedenti il rimborso delle rate mensili pagate rappresenta un modo per dissuadere i professionisti dall'inserire in contratto clausole abusive, portandoli in tal modo ad agire in buona fede, senza provocare, a danno del consumatore, un notevole squilibro fra i diritti e gli obblighi che derivano dal contratto.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'