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Accesso civico e accesso agli atti: differenze

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L’accesso agli atti e l’accesso civico costituiscono gli strumenti attraverso i quali è possibile conoscere dati, informazioni e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Mentre l’accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, l’accesso civico è contemplato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Sebbene abbiano lo stesso scopo, tra i due istituti intercorrono delle specifiche differenze. L’accesso agli atti, detto anche accesso documentale, è quello esercitabile esclusivamente da quei soggetti portatori di un interesse qualificato inerente al documento al quale è connessa la richiesta; dunque, è fondamentale che il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Il diritto di accesso deve essere garantito per effetto della sola dimostrazione, da parte dell’istante, dell’esistenza di un proprio interesse giuridico bisognevole di tutela, con esclusione di ogni sindacato dell’Amministrazione sulla fondatezza e pertinenza delle azioni che lo stesso istante intende intraprendere; l’istante deve fornire elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (sentenze del Tar Bolzano n. 4 del 2017 e del Consiglio di stato n. 1578 del 2018): non risulta pertanto sufficiente un semplice interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi, finalizzato ad un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione o avente carattere meramente esplorativo (sent. Tar Roma n. 30/2012). L’istanza di accesso agli atti va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro trenta giorni, trascorsi i quali la domanda si intende respinta. L’accesso agli atti è soggetto a dei limiti, i quali sono previsti dall’art. 24 della legge n. 241/1990 e sono strettamente connessi alla tutela di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto all’interesse alla conoscenza degli atti amministrativi. Si pensi, ad esempio, ai documenti coperti da segreto di Stato (a norma dell’art. 39, L. n. 124/2007), ai procedimenti contemplati dal D.L. 8/1991 recante norme in materia di sequestri di persona e di protezione dei testimoni di giustizia (conv. in L. 82/1991 e succ. modif.), ai documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsto dall’ordinamento e ai documenti esclusi dal diritto di accesso per mezzo di appositi regolamenti governativi, al fine di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati, la riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese. L’art. 23 prevede, invece, dei limiti facoltativi, i quali possono portare esclusivamente al differimento dell’accesso ai documenti laddove la conoscenza può impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Per quanto concerne l’accesso civico, esso permette a qualunque soggetto di accedere a dati, documenti e informazioni della P.A. senza dover dimostrare un interesse qualificato. L’accesso civico si distingue in semplice e generalizzato. Il primo consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di richiedere ad una P.A. dati, documenti e informazioni qualora sia stata omessa la loro pubblicazione. Il secondo consente a qualunque soggetto, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere ai dati e ai documenti della P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013. La disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei o assoluti di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara, ed in particolare all’esecuzione dei contratti pubblici (nel cui contesto si colloca la fase del collaudo, alla quale pertiene la documentazione di cui l’appellante ha chiesto l’ostensione), ma deve essere verificata la compatibilità di tale forma di accesso con le eccezioni enucleate dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, dello stesso d.lgs. n. 33 del 2013, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10). Nell’accesso civico generalizzato, nel quale la trasparenza si declina come “accessibilità totale”, si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5861). L’istanza di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. La richiesta può essere trasmessa per posta elettronica certificata e presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: • all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; • all'Ufficio Relazioni con il Pubblico; • al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove la richiesta riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. L'accesso civico è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici riguardanti: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive. Inoltre, l’accesso civico è rifiutato nel caso in cui il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi privati che seguono: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'