Posts in category “Professioni”

Formazione avvocati 2024: il CNF conferma 15 crediti

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Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera n. 237/2023, ha fissato anche per il 2024 alcune deroghe alla disciplina ordinaria in materia di formazione continua degli avvocati. Dalla delibera emerge quanto segue: • l’anno solare dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF n. 6 per la formazione professionale continua degli avvocati del 16 luglio 2014 e ss. mm.; • nell’anno solare dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024 gli avvocati dovranno adempiere l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 attraverso il conseguimento di minimo 15 crediti formativi (almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie); • i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dall’1gennaio al 31 dicembre 2024 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD (formazione a distanza). Dunque, il CNF ha confermato anche per quest’anno, proprio come negli anni segnati dall’emergenza Covid-19, la possibilità per gli avvocati di svolgere la propria formazione professionale da remoto, affidando agli Ordini Territoriali la determinazione dei crediti formativi da riconoscere ai vari eventi. Anche le Associazioni Forensi, le quali hanno già sottoscritto il protocollo con il CNF, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità formazione a distanza. Inoltre, il CNF ha chiarito che gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi anche da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi. Dunque, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato che anche il 2024 ai fini della formazione sarà anno a sé stante, escludendolo dai conteggi ai fini del triennio formativo.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


Anagrafe nazionale: consentito l’accesso agli avvocati

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È stato sbloccato per gli avvocati l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Dunque, ai professionisti è stata concessa la possibilità di scaricare da un’apposita sezione del portale Anpr tredici tipi di certificati che occorrono ai legali per svolgere la loro attività professionale. Difatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 273/2023 del 22 novembre il decreto del ministero dell'Interno che aggiorna i servizi offerti dalla banca dati unica del Viminale. Gli avvocati potranno accedere all’Anagrafe al fine di acquisire i vari atti occorrenti per le notifiche, le attività giudiziali e stragiudiziali, nonché le indagini difensive. I professionisti potranno accedere al servizio mediante autentificazione con Spid, Cns e Cie. I certificati sono esenti da bollo in base all'articolo 18, comma 1, del testo unico sulle spese di giustizia. I tredici tipi di certificati sono i seguenti: anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; cittadinanza; esistenza in vita; residenza; residenza Aire (anagrafe italiani residenti all'estero); stato civile; stato di famiglia; convivenza; stato di famiglia Aire; stato libero; anagrafico di unione civile; contratto di convivenza. Il professionista dovrà inserire nella maschera sul sito web gli elementi identificativi del soggetto di cui richiede il certificato: codice fiscale oppure nome, cognome, data e luogo di nascita. Inoltre, dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità che il documento è richiesto sulla base di uno specifico mandato ricevuto nella data da indicare, specificando che serve a uso notifica, in giudizio o stragiudiziale. Ciascun legale potrà domandare fino a trenta certificati al giorno. Verranno effettuati controlli a campione semestrali sui professionisti, i quali in quel periodo avranno richiesto oltre cento documenti; l'Anpr invierà i dati al Consiglio Nazionale Forense, che, a sua volta, li inoltrerà ai Consigli dell'Ordine ai fini della verifica dei presupposti per l'accesso al servizio.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


Avvocati, contributo minimo integrativo: riscossione prorogata a dicembre

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È di qualche giorno addietro la notizia che il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha deliberato il differimento al 31 dicembre 2023 della riscossione del contributo minimo integrativo nella misura rivalutata di euro 805,00. Resta fermo il termine del 30 settembre per il pagamento della IV rata del contributo soggettivo minimo (euro 974,00 salvo agevolazioni previste dai regolamenti) e del contributo di maternità (euro 82,69). Nel settembre dello scorso anno, l’Ente Previdenziale aveva deciso di prorogare anche per l’anno 2023 la temporanea abrogazione del contributo minimo integrativo. A seguito della mancata approvazione di detto provvedimento da parte dei Ministeri Vigilanti, è stato proposto ricorso al Tar, con discussione fissata per il prossimo 25 ottobre. Come si legge sul sito di Cassa Forense, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha peraltro formulato istanza di riesame del provvedimento negativo agli stessi Ministeri ed allo stato non è pervenuto alcun riscontro.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


È consumatore l’avvocato che acquista uno smartphone per usarlo anche per lavoro?

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5097 del 17 febbraio 2023, ha affermato che non è consumatore il professionista che acquista uno smartphone per utilizzarlo anche per scopi lavorativi. La vicenda traeva origine dalla conferma da parte del Tribunale della sentenza di primo grado che aveva condannato la società Alfa a restituire a Tizio (di professione avvocato) la somma di 829,00 euro per la sussistenza di vizi della cosa venduta (un telefono c.d. smartphone), nonché di 200,00 euro per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. A questo punto, il caso approdava in Cassazione, davanti alla quale la società Alfa deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 206/2005 e conseguentemente delle ulteriori disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento agli artt. 129 e 132, per avere il Tribunale riconosciuto in capo a Tizio la qualifica di consumatore nonostante lo stesso avesse confessato nel corso di entrambi i precedenti gradi di giudizio di avere acquistato il telefono oggetto della vertenza per scopi professionali, e per avere statuito la sussistenza di una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo con conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica. La Suprema Corte accoglieva il ricorso enunciando il seguente principio: “Ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività”. Pertanto, per gli Ermellini, non può essere considerato consumatore un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della sua professione; secondo la Corte di Giustizia non può invocare la normativa che ha l’obiettivo di proteggere “la persona che presumibilmente si trova in posizione di debolezza rispetto alla sua controparte” il “soggetto che conclude un contratto per un uso anche solo in parte relativo alla sua attività professionale”, a meno che il nesso tra il contratto e l’attività professionale sia “talmente modesto da divenire marginale”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


Parametri forensi 2022

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147 contenente il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il decreto ministeriale entrerà in vigore il 23 ottobre 2022. Esso prevede innanzitutto una riduzione del compenso del 75% in caso di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. e del 50% nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda. Al fine, invece, di incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato, il decreto prevede un incremento della remunerazione non soltanto in caso di conciliazione giudiziale o transazione della lite, ma anche nell’ipotesi di soluzione positiva della procedura di mediazione e negoziazione assistita. Un’altra importante novità del decreto ministeriale n. 147/2022 è la previsione di una percentuale unica del 50% che regola gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri. Altresì, è prevista una tariffa oraria quantificata in una forbice di valori compresa fra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a 30 minuti. Per quanto concerne i giudizi amministrativi, è contemplato un aumento del compenso del 20% per la fase introduttiva qualora venga proposto ricorso incidentale e per la fase cautelare monocratica qualora vengano svolte ulteriori attività rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare. Inoltre, il compenso della tabella parametrica relativa al Consiglio di Stato è aumentato, per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, del 50% quando sono proposti motivi aggiunti; in particolare, in materia di pubblici contratti è previsto che l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente per l’applicazione dei parametri, si intendono non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto. Al fine di superare le inadeguatezze del previgente sistema parametrico relativo alle procedure concorsuali, è stata introdotta una specifica tabella (20-bis) per la domanda di insinuazione al passivo fallimentare; più precisamente, è contemplata l’applicazione della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello per il reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare. In materia penale è stato introdotto un aumento del compenso del 20% della tabella 15, laddove le indagini difensive siano complesse o urgenti. Per quanto concerne il compenso dell’avvocato per l’attività stragiudiziale, il decreto stabilisce che quando l’affare trattato si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte. Infine, quanto al compenso per gli affari di valore superiore a 520.000,00 euro, il decreto ministeriale prevede che lo stesso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare, in base a quanto contemplato nella tabella 25.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'