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Reddito di cittadinanza: non ha funzione di soccorrere chi si è rovinato con il gioco

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La Corte evidenzia come non sia la povertà da ludopatia, ma piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere

Rdc: omessa dichiarazione degli importi vinti al gioco on line Nel caso in esame e per quanto qui rileva, il Tribunale di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost., nonché ai principi «di uguaglianza sostanziale» e «di tassatività» delle norme penali, di cui agli artt. 3, secondo comma, e 25 Cost. In particolare, il rimettente doveva decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di un imputato al quale era stato, tra l’altro, contestato il delitto di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019, per avere omesso di comunicare, come prescritto dal parimenti censurato art. 3, comma 11, gli importi delle vincite da gioco on line conseguite nel 2019, anno in cui egli aveva percepito il beneficio del Rdc. Il rimettente aveva infatti rilevato come la fattispecie incriminatrice in questione avrebbe violato il principio di tassatività, prevedendo la punizione per l’omessa dichiarazione e comunicazione di «informazioni dovute», ma «senza fare alcun riferimento [a] cosa debba essere ricompreso» in tale locuzione. Inoltre, la disposizione di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, si porrebbe in contrasto con il suddetto principio anche perché, pur richiamando il precedente art. 3, comma 11, «in alcun modo indic[herebbe] le modalità con cui comunicare» le vincite.

Tassatività delle informazioni reddituali per l’accesso al Rdc La Corte Costituzionale con sentenza n. 54/2024 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019.

La Consulta, dopo aver ripercorso i fatti di causa ed esposto le specifiche questioni di legittimità costituzionale alla stessa sottoposte, ha anzitutto ricordato che «In materia penale, questa Corte è particolarmente attenta al rispetto dei requisiti minimi di chiarezza e precisione che debbono possedere le disposizioni incriminatrici, «in forza – in particolare – del principio di legalità e tassatività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.» (…), da cui deriva un «imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di “formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati”». Nella specie, ha proseguito la Corte, la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che l’impiego «di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del suddetto parametro costituzionale, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice (..) di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo». Sulla scorta di tali premesse il Giudice delle leggi ha affermato che «l’espressione “informazioni dovute” che compare nella descrizione della fattispecie incriminatrice (in esame), per quanto sommaria e non ulteriormente declinata in contenuti analitici, non può che collegarsi in via immediata ai requisiti previsti per l’accesso e per il godimento continuativo del Rdc, stabiliti dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito». In particolare, ai fini del giudizio sottoposto alla Consulta, rilevano gli elementi reddituali e patrimoniali declinati dalla lettera b) del suddetto comma 1 e che sono commisurati al valore dell’ISEE alla cui determinazione provvede l’INPS, così come previsto dall’art. 11, comma 4, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In particolare, tra le componenti reddituali da prendere in considerazione, ha precisato la Corte, rientrano anche le vincite da gioco, rispetto alle quali il regime tributario è quello della ritenuta a titolo d’imposta. In ragione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la Corte ha pertanto affermato che «Da quanto fin qui esposto emerge che, nonostante una complessa serie di rimandi normativi, è comunque possibile individuare con precisione le “informazioni dovute”, la cui omessa dichiarazione o comunicazione integra le fattispecie penali di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito». Con la conseguenza che “Le disposizioni censurate non possono dunque ritenersi, in ultima analisi, in contraddizione con il principio di tassatività».

Vincite lorde da gioco: superamento delle soglie reddituali per l’accesso al Rdc Per quanto invece attiene alla seconda questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza di rimessione, viene in rilievo il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., che definisce «compito della Repubblica» rimuovere gli ostacoli che limitano «di fatto (…) la libertà e l’eguaglianza» e impediscono «il pieno sviluppo della persona umana». Rispetto alla presunta violazione del principio d’uguaglianza in questione, il Giudice delle leggi ha ripercorso alcuni precedenti formatesi in seno alla stessa Corte, con cui era stato affermato che «il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale». In tale ottica, ha precisato la Corte, appare coerente la previsione, contenuta nell’art. 5, comma 6, sesto periodo, del d.l. n. 4 del 2019, che «[a]l fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), [ha] in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità». In tale accezione la Corte ha dunque ritenuto che «il Rdc risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere. Da ciò consegue, non irragionevolmente, la pena prevista dall’indubbiato art. 7, comma 1, di chi, ai fini dell’ammissione al beneficio, non dichiari le vincite lorde ottenute rilevanti per la determinazione dell’ISEE». In definitiva, la Corte ha rilevato come non sia «configurabile la violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., evocato dal rimettente, in quanto non è irragionevole che il legislatore abbia escluso che sia compito della Repubblica quello di assegnare il Rdc a chi, poco prima, si è rovinato con il gioco». In tale ottica «L’eventuale situazione di povertà in cui la persona si sia venuta a trovare nonostante le vincite è (…) comunque quella di chi, avendo una disponibilità economica, l’ha dissipata giocando». In conclusione, la Consulta ha ricordato come «non è la povertà da ludopatia, ma è piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere».


Nuovi interventi di semplificazione e digitalizzazione

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Obbligo di utilizzo, da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro on line e del protocollo informatico; erogazione di farmaci anche in locali diversi dalla farmacia; interventi in materia di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

Il Consiglio dei Ministri, con comunicato n. 75 del 26 marzo 2024, ha reso noto di aver approvato un disegno di legge in tema di “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”. Di seguito si riportano alcune delle misure di maggior rilievo introdotte con il suddetto disegno di legge.

Attività economiche, turistiche e della navigazione Il Governo è intervenuto in materia di semplificazione delle attività economiche, turistiche e della navigazione, prevedendo in particolare:

  • la riduzione da 12 a 6 mesi del termine per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi;
  • la facoltà per i comuni di concedere in via temporanea alle strutture alberghiere parti delle strade pubbliche, per consentire il parcheggio e il carico-scarico di bagagli;
  • lo snellimento dei procedimenti previsti dal Codice della navigazione per il contratto di arruolamento del comandante della nave, dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo;
  • l’eliminazione delle criticità delle norme fiscali volte a favorire la fusione tra fondazioni, stabilendo che il criterio per l'assegnazione del credito di imposta sia l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione.

Procedimenti amministrativi in favore dei cittadini Con il medesimo provvedimento normativo, il Consiglio dei Ministri è altresì intervenuto per semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare, in materia di:

  • circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni;
  • permesso di costruire su immobili vincolati;
  • autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri;
  • dichiarazione di assenza e morte presunta, dimezzando i termini per la dichiarazione del relativo status.

Istruzione Ulteriore ambito d’intervento del disegno di legge è quello della parità scolastica. In particolare, il disegno di legge si occupa di introdurre un sistema di maggiore efficienza nei pagamenti dei contributi alle scuole paritarie, oltre a prevedere un meccanismo di verifica ex post della regolarità contributiva e fiscale delle stesse.

Viene inoltre limitata la possibilità, per le scuole paritarie, di attivare le classi terminali collaterali, limitandola ad una soltanto (ossia al massimo due anni in uno). Sempre nella medesima direzione muove la previsione contenuta nel DDL secondo cui l'alunno potrà sostenere “nello stesso anno scolastico, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale, con una commissione di esame presieduta da un soggetto esterno all'istituzione scolastica”.

L’intervento normativo impone altresì l’obbligo di utilizzo, da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro on line e del protocollo informatico; vengono inoltre semplificate le procedure di iscrizione degli alunni presso le scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, che avverranno attraverso la nuova piattaforma unica "Famiglie e studenti".

Per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato nel loro ruolo di sostegno, il Governo ha previsto che “in occasione del conferimento delle supplenze annuali o temporanee il docente di sostegno possa essere confermato sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico con precedenza rispetto ad altri docenti a tempo determinato”.

Salute In tema di salute, il Consiglio dei Ministri ha previsto la possibilità di erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale anche in locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia che riporteranno la denominazione di “farmacia dei servizi”, tra le prestazioni in questione rientrano in particolare:

  • la dispensazione di dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
  • le prestazioni analitiche di prima istanza (test per glicemia, emoglobina, urine, etc.);
  • la possibilità che i farmacisti, appositamente formati, possano somministrare tutti i vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni;
  • la possibilità di effettuare i test diagnostici per il contrasto all'antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra;
  • la possibilità di scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale. Viene inoltre concessa la possibilità che due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, esercitino in comune i servizi sanitari, previa stipula del contratto di rete.

Sordocecità Il DDL introduce infine misure in tema di sordocecità, apportando modifiche alla normativa sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche, riconoscendo “la condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, a prescindere dall'età di insorgenza”.


Elezione diretta del Presidente del Consiglio

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Elezione diretta del Presidente del Consiglio Il DDL costituzionale mira all’elezione diretta del Presidente del CDM, a rafforzare la stabilità del Governo e ad abolire la nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

Comunicato stampa n. 57 del 3.11.2023 Con il comunicato stampa n. 57 il Consiglio dei Ministri, ha reso noto che, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, è stato approvato un disegno di legge costituzionale per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e per la razionalizzazione del rapporto di fiducia. Il Governo informa che la riforma costituzionale oggetto del disegno di legge persegue l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi, di valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione, di favorire la coesione degli schieramenti elettorali, nonché di evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare. Il Governo spiega che il DDL si ispira a “un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale”. Il disegno di legge in breve Il DDL S. 935 recante “Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica” (sotto allegato), si concentra prevalentemente sui seguenti aspetti:

  1. introduzione di un meccanismo di elezione diretta e a suffragio universale del Presidente del Consiglio dei ministri, contestuale alle elezioni delle Camere;
  2. durata quinquennale dell’incarico del Presidente del Consiglio;
  3. sostituzione del Presidente del Consiglio in carica solo con un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire l’attuazione del medesimo programma di Governo;
  4. introduzione, tramite legge ordinaria, di un sistema elettorale delle Camere che assicuri al partito collegato al Presidente del Consiglio il 55 % dei seggi parlamentari;
  5. eliminazione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.

Interventi normativi previsti Il DDL si compone di cinque articoli, ovvero:

  • L'articolo 1 che abroga il comma 2 dell'articolo 59 della Costituzione, in tema di nomina a vita dei senatori da parte del Presidente della Repubblica;
  • L'articolo 2 che modifica il comma 1 dell'articolo 88 della Costituzione, escludendo la possibilità che si proceda allo scioglimento anche di una sola Camera;
  • L'articolo 3 che sostituisce integralmente l'articolo 92 della Costituzione. Nella nuova formulazione non muta la composizione del Governo, ma viene stabilito che Presidente del Consiglio è eletto, contestualmente alle Camere, a suffragio universale e diretto, per la durata di cinque anni, rinviando alla legge la disciplina del sistema elettorale;
  • L'articolo 4 che modifica l’art. 94, disponendo che « Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ». Inoltre, si aggiunge all'articolo un ulteriore comma, secondo cui «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia». Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia delle Camere e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere;
  • L'articolo 5 che contiene le disposizioni transitorie, prevedendosi, in particolare, che gli attuali senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, restano in carica.